
Secondo il Tribunale di Bari devono essere momentaneamente sospese le visite tra padre e figlio minore, che vivono in Comuni diversi. Il figlio deve rimanere presso la madre collocataria.
Gli incontri tra padre e figlio, a parere del magistrato, non realizzano le condizioni di sicurezza e prudenza richiamate dai plurimi decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri e, da ultimo, dal D.P.C.M. 22.3.2020.
Non sarebbe rispettata, infatti, quella limitazione di spostamenti sul territorio che rappresenta lo scopo dei provvedimenti di contenimento della diffusione del virus. Non fanno eccezione, quindi, gli spostamenti per esercitare il diritto di visita del minore.
Si legge nel provvedimento emesso il 26.3.2020:
- ‘non è verificabile, nel corso del rientro il minore presso il genitore collocatario, se il minore sia stato esposto a rischio sanitario, con conseguente pericolo per coloro che ritroverà al rientro presso l’abitazione del genitore collocatario’;
- ‘il diritto – dovere dei genitori e dei figli minori di incontrarsi, nell’attuale momento emergenziale, è recessivo rispetto alle limitazioni alla circolazione delle persone, legalmente stabilite per ragioni sanitarie’.
Il Tribunale, pertanto, ha ritenuto necessario interrompere le visite paterne sino al 3.4.2020 e ha disposto che il diritto di visita sia esercitato attraverso le videochiamate oppure tramite skype.
Il provvedimento del Tribunale di Bari si pone in contrasto con il precedente provvedimento del Tribunale di Milano, il cui articolo è consultabile a questo link:
Nonostante il più recente provvedimento del Tribunale di Bari, resta incertezza sugli spostamenti per esercitare il diritto di visita, anche per tutte quelle coppie non sposate ove i genitori non convivono più, ma non hanno provveduto a regolamentare l’affidamento del figlio minore.
L’Unione Nazionale delle Camere minorili, con comunicato del 30.3.2020, ha chiesto che il Governo chiarisca ‘se siano legittimi gli spostamenti per le visite ai figli e per i ricongiungimenti con la propria famiglia, anche da un comune all’altro o da una regione all’altra, ovviamente con le cautele del caso per ridurre il rischio di diffusione del contagio, e fatti salvi gli obblighi di quarantena.’
La richiesta di chiarimenti viene fatta con piena considerazione del ‘diritto dei figli ‘di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi…’ e del diritto / dovere dei genitori, che si estrinseca nella responsabilità genitoriale che permane con l’affido condiviso, in esito alla separazione / divorzio / cessazione convivenza’.
Non bisogna dimenticare, infatti, che si è in presenza di diritti fondamentali, quali il diritto alle relazioni familiari e il diritto alla salute, riconosciuti dalla Carta Costituzionale e dalla CEDU come di pari rango, ma ove di particolare interesse è la tutela delle persone minori di età e bisogna tenere conto che anche l’Autorità Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza ha affermato l’importanza che entrambi i genitori supportino i figli e collaborino tra di loro per trovare soluzioni rispondenti al superiore interesse del minore.