
L’AICPF, associazione italiana consulenti psicoforensi, ha manifestato, con un comunicato, la propria posizione in merito alle situazioni nelle quali siano in corso procedimenti penali riguardanti ipotesi di maltrattamenti e abusi in famiglia a carico sia dei minori che delle parti adulte. Tale situazione è di frequente riscontro nell’ambito delle consulenze tecniche d’ufficio in materia di affidamento dei figli.
‘L’assenza di procedure condivise in cui opera il singolo CTU e l’inasprimento sempre maggiore dei conflitti presenti nelle separazioni rendono necessaria una riflessione che si auspica possa condurre alla stesura di buone prassi al fine di circoscrivere l’intervento del CTU in un perimetro in cui prevalgano la responsabilità, la specificità ed i limiti del suo operato.’
In particolare, l’AICPF ha voluto sottolineare che:
– in ambito penale, al CTU non spetta compiere attività di tipo istruttorio poiché l’accertamento dei fatti è ambito di competenza esclusiva del Giudice; in ambito civile, la consulenza tecnica d’ufficio non può essere usata in modo distorto come mezzo di prova poiché la consulenza serve per valutare tecnicamente dati la cui prova sia già stata assunta;
– al CTU compete esprimere una valutazione sulle problematiche relazionali da lui direttamente osservate senza provvedere ad alcuna ricostruzione ‘storica’ degli avvenimenti che siano oggetto di indagini penali;
– in relazione alle vicende giudiziarie connesse al rifiuto di un genitore da parte di un figlio, spesso accompagnate da procedimenti penali a cui ha dato impulso uno dei genitori, e di tutto quanto concerne la sussistenza della c.d. PAS, sindrome da alienazione parentale, AICPF esprime preoccupazioni per il rischio di denunce degli stessi CTU coinvolti;
– è necessario specificare che, sebbene nelle relazioni dei CTU spesso si ricorre all’utilizzo dei c.d. ‘indicatori’ di abuso psicologico, non esistono strumenti psicologici scientificamente validati che consentano di risalire da un disagio psicologico all’evento che lo abbia cagionato. Peraltro, la rilevazione di un episodio traumatico si basa solo su quanto il soggetto coinvolto riferisce, ma non è possibile controllare in modo scientifico l’affidabilità e la simulazione di quanto dichiarato.
L’associazione si augura che si giunga a chiarezza circa i presupposti metodologici delle consulenze tecniche d’ufficio in materia di famiglia, in assenza di un quadro normativo più chiaro e rigoroso.