
Il Tribunale di Monza, emettendo i provvedimenti provvisori in prima udienza, ha stabilito che sia la moglie a dover versare il contributo al mantenimento al marito.
Il marito, infatti, aveva perso il lavoro nel 2014, non aveva più reperito un’occupazione, dedicandosi ad attività domestiche ed usufruendo dei propri risparmi per far fronte alle spese correnti.
Al contrario, la moglie all’epoca della separazione aveva un reddito netto di circa 2600,00 euro al mese, per dodici mensilità. Secondo il Tribunale di Monza, la moglie deve corrispondere euro 600,00 mensili a titolo di mantenimento al marito. Questi, infatti, non ha guadagni propri e si trova costretto a sostenere le spese per reperire una nuova abitazione in affitto, posto che la casa coniugale è assegnata alla madre che la abiterà con i due figli.
Non solo, il padre non è neppure tenuto a versare un contributo al mantenimento dei figli, ma solo a concorrere al pagamento delle spese straordinarie nella misura del 30%.
Il provvedimento è provvisorio e può essere modificato nel corso del procedimento, essendo stato reso sulla base dei fatti esposti dalle parti e della documentazione prodotta per la prima udienza senza che ancora alcun accertamento sia stato compiuto.
E’ interessante la regolamentazione sul rimborso delle spese straordinarie stabilita nel provvedimento: per le spese per cui occorre il preventivo accordo di entrambi i genitori, la richiesta di consenso dovrà pervenire all’altro genitore in forma scritta almeno 15 giorni prima del compimento dell’attività (salvo urgenze), con indicazione specifica della spesa. L’altro genitore, sempre in forma scritta, dovrà far pervenire il proprio eventuale dissenso motivato entro giorni sette dalla comunicazione. In difetto, la spesa si intenderà approvata. Nel medesimo termine potrà produrre eventuali diversi preventivi a parità di condizioni.
I conteggi di dare e avere dovranno essere effettuati con cadenza mensile, al fine di evitare che le richieste di rimborso da un genitore all’altro avvengano in un’unica soluzione anche a mesi di distanza da quando la spesa è stata sostenuta.
Il genitore che ha anticipato le spese dovrà inviare richiesta scritta all’altro, inviandogli anche i documenti di quanto pagato (anche per le spese che non necessitano di preventivo accordo dei genitori) almeno 15 giorni prima della scadenza prevista per il versamento del contributo al mantenimento ordinario e il pagamento avverrà unitamente al versamento del contributo. Le richiesta inviate oltre detto termine, verranno soddisfatte il mese successivo, sempre unitamente al versamento del contributo al mantenimento ordinario. In caso di rimborsi per spese superiore ad euro 500,00, ciascuno dei genitori dovrà anticipare, e quindi versare prima dell’erogazione, la quota di propria spettanza.