Il diritto al mantenimetno del figlio neomagiorenne

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Con la sentenza n. 12121 dell’8 maggio 2025, la Corte di Cassazione torna ad affrontare il tema del mantenimento dei figli maggiorenni all’interno di una causa di separazione personale tra coniugi.

La vicenda nasce da una pronuncia del Tribunale di Ragusa, che aveva respinto le domande di addebito, negato l’assegno di mantenimento alla moglie e revocato l’assegno alla figlia, divenuta maggiorenne nelle more del giudizio. La Corte d’Appello di Catania aveva confermato tale decisione, ritenendo che la ragazza, ventenne, non avesse dato prova di frequentare un percorso di studi né di essere oggettivamente impedita a lavorare.

Contro questa sentenza la madre proponeva ricorso in Cassazione, lamentando che:

  • la figlia, neomaggiorenne, non poteva considerarsi automaticamente autosufficiente;
  • non spettava a lei (né alla figlia) provare l’assenza di indipendenza economica, bensì al padre dimostrarne l’acquisizione.

La Suprema Corte ha accolto il ricorso, cassando la sentenza e rinviando alla Corte d’Appello di Catania per un nuovo esame, sulla base di tre punti fondamentali:

  1. il dovere di mantenimento in capo ai genitori non cessa con la maggiore età, ma termina solo quando il figlio diventa economicamente autosufficiente o avrebbe potuto diventarlo secondo criteri di ragionevole diligenza;
  2. l’onere della prova varia a seconda del tipo di azione:
    • se è il genitore a chiedere la revoca del mantenimento, deve dimostrare che il figlio è divenuto indipendente (o ha colpevolmente rifiutato di diventarlo);
    • se è il figlio o il genitore convivente a richiederlo per la prima volta, l’onere probatorio grava su di loro;
  3. in presenza di un figlio appena ventenne, il giudice non può presumere l’autonomia lavorativa senza verificare:
    • la formazione scolastica o professionale effettiva;
    • la concreta possibilità di inserimento nel mondo del lavoro, anche alla luce del contesto territoriale.

La Corte ha così ribadito che il principio dell’autoresponsabilità dei figli maggiorenni non può essere applicato in modo automatico, soprattutto quando si tratta di giovani in transizione verso l’autonomia. La valutazione deve sempre essere caso per caso, tenendo conto dell’età, della condotta, delle opportunità reali e delle dinamiche processuali.

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