
In data 01.04.2020, il padre ricorre in via d’urgenza al Tribunale di Vasto per chiedere, ai sensi dell’art. 337 quinquies c.c., l’emissione di un provvedimento urgente per disporre la collocazione della figlia minore presso di sé nel periodo compreso tra il 7 e il 14 aprile 2020 o, in alternativa, tra il 13 ed il 26 aprile, presso la propria abitazione di Aversa.
L’intenzione del padre è di recuperare il periodo in cui si è trovato nell’impossibilità di rispettare le visite alla figlia, sottolineando di non aver neppure potuto instaurare conversazioni telefoniche a causa del comportamento della madre che opponeva resistenza ed impediva le telefonate.
Secondo il Tribunale:
– ‘gli incontri dei minori con genitori dimoranti in comune diverso da quello di residenza dei minori stessi non realizzano affatto le condizioni di sicurezza e prudenza’di cui ai plurimi provvedimenti del Presidente del consiglio dei ministri;
– ‘lo scopo primario della normativa che regola la materia è quello di attuare una rigorosa e universale limitazione dei movimenti sul territorio (con il divieto di spostarsi in comuni diversi da quello di dimora), tesa al contenimento del contagio, con conseguente sacrificio di tutti i cittadini ed anche dei minori’;
– ‘il diritto-dovere dei genitori e dei figli minori di incontrarsi, nell’attuale momento emergenziale, è recessivo sia rispetto alle limitazioni alla circolazione delle persone’.
La richiesta del padre viene, pertanto, respinta.
Il magistrato, però, sottolinea l’importanza di tutelare il diritto a mantenere rapporti significativi e costanti con la figlia: questo diritto può essere esercitato attraverso strumenti telematici che consentano conversazioni in videochiamata.
Con il provvedimento, consultabile nell’allegato, il padre ottiene di poter svolgere colloqui telefonici riservati in videochiamata con la figlia minore, senza la presenza o l’interferenza della madre, tutti i pomeriggi e senza alcuna limitazione di durata delle singole chiamate, nella fascia oraria compresa tra le 14,30 e le 21,30.
Inoltre, la madre viene formalmente diffidata dal Tribunale a consentire al padre l’esercizio del diritto di colloquio telefonico con la figlia, astenendosi da condotte contrarie al provvedimento del giudice e al diritto alla conservazione dei rapporti padre-figlia.