
Con la circolare n. 15350/117 del 31.3.2020 in tema di ‘Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale’, il Ministero dell’Interno ha fornito chiarimenti sugli spostamenti con figli minori.
Nella circolare si legge: ‘occorre ribadire che la finalità dei divieti e delle limitazioni imposti dalle disposizioni adottate risiede nell’esigenza di prevenire e ridurre la propagazione del contagio. In tale ottica, si inseriscono il divieto di ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico, le restrizioni agli spostamenti sia intercomunali che infracomunali, nonché le prescrizioni che vanno dal rispetto della distanza interpersonale di un metro fino alle limitazioni riguardanti l’attività motoria.’
Il perseguimento di tali finalità implica la valutazione delle singole esigenze concrete.
Quindi, quando in spazi all’aperto nella medesima struttura di accoglienza (ad esempio, case-famiglia), vi sono più persone contemporaneamente, ospiti delle strutture stesse, non può considerarsi violato il divieto di assembramento. Va sempre, comunque, rispettata la distanza interpersonale di un metro.
Inoltre, nella stessa ottica, cioè la valutazione delle singole esigenze concrete, ‘per quanto riguarda gli spostamenti di persone fisiche, è da intendersi consentito, ad un solo genitore, camminare con i propri figli minori in quanto tale attività può essere ricondotta alle attività motorie all’aperto, purché in prossimità della propria abitazione. La stessa attività può essere svolta, inoltre, nell’ambito di spostamenti motivati da situazioni di necessità o per motivi di salute.’
-svolgere attività ludica o ricreativa all’aperto;
– accedere ai parchi, alle ville, alle aree gioco e ai giardini pubblici;
mentre è consentito camminare in prossimità della propria abitazione.
La circolare prosegue poi puntualizzando che resta non consentito:
Infine, sono consentiti spostamenti nei pressi della propria abitazione determinati da esigenze di accompagnamento di anziani o inabili da parte di chi li assiste, considerato che si tratta di spostamenti per motivi di necessità o di salute
In ogni caso, vige il divieto generale di assembramento e l’obbligo di rispettare la distanza di sicurezza minima di un metro da ogni altra persona.
La circolare è consultabile a questo link:
Il giorno seguente alla pubblicazione della circolare, il Ministero dell’Interno ha fornito ulteriori chiarimenti, ad interpretazione della circolare del 31.3.2020.
I chiarimenti del 1.4.2020 sono consultabili a questo link:
E’ stato precisato che, in generale, le regole sugli spostamenti per contenere la diffusione del COVID-19 non sono state modificate.
Resta consentito uscire dalla propria abitazione esclusivamente nelle ipotesi già previste dai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, quindi per lavoro, per motivi di assoluta urgenza o di necessità e per motivi di salute.
La possibilità di uscire con i figli minori è consentita a un solo genitore: è consentito camminare, ma solo in prossimità della propria abitazione. Inoltre, sono consentiti gli spostamenti motivati da situazioni di necessità o di salute.
Il Presidente del Consiglio, nella conferenza stampa del 1.4.2020, ore 20.20, ha, inoltre, ulteriormente specificato: ‘Non abbiamo affatto autorizzato l’ora del passeggio coi bambini.‘
‘Abbiamo semplicemente detto che se ci sono dei bambini e figli minori, quando un genitore va a fare la spesa, siccome i bambini sono gli unici che non possono uscire si può consentire anche l’accompagno di un bambino ma questo non deve essere l’occasione per il genitore di andare a spasso e di avere, come dire, un allentamento delle misure restrittive.’