
Un nuovo provvedimento si inserisce nella serie delle pronunce adottate dai Tribunali italiani in materia di diritto di visita tra genitori non collocatari e figli nel periodo di diffusione dell’epidemia di coronavirus.
In data 6.4.2020 si è pronunciato il Tribunale di Torre Annunziata affermando che:
– ‘l’esercizio della bigenitorialità è un diritto costituzionalmente protetto’;
– ‘anche nella situazione emergenziale attuale non possono essere la legge, le ordinanze del Presidente della Regione o i provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria a proteggere la salute dei bambini, ma il comportamento dei genitori’.
Ciò significa, secondo il magistrato, che la responsabilità genitoriale impone una valutazione di quali siano i modi più adeguati per tutelare la salute dei propri figli, in un’ottica di collaborazione e fiducia reciproca.
Ma non va dimenticato che ‘la liceità dello spostamento finalizzato alla attuazione della frequentazione da parte del figlio minore del genitore non collocatario rinviene fondamento nel riconosciuto essenziale apporto all’equilibrio psico-fisico del minore correlato alla presenza di entrambi i genitori ossia costituisce misura attuativa del suo diritto alla bigenitorialità, diritto che assume rilievo nell’ordinamento costituzionale interno e nell’ordinamento internazionale.’
Quindi, il contesto di emergenza sanitaria, ove non vi siano altri elementi specifici che inducano ad una maggiore tutela della salute del minore (es. specifica attività lavorativa prestata dal genitore, provenienza del genitore da una c.d. ‘zona rossa’) non può portare ad una compressione del diritto del minore di poter vedere il proprio padre.
Non solo: proprio il delicato contesto di restrizioni causate dall’epidemia richiede che i rapporti tra minori e genitori siano regolari per poter trasmettere ai figli fiducia e serenità.
Si legge nel provvedimento come il ‘permanere con il genitore non coabitante presso l’abitazione dello stesso, quando sia assicurato il trasporto in sicurezza, sia, a livello di rischio individuale e collettivo, inferiore rispetto al rischio cui si è esposti per far fronte ad altri adempimenti (quali l’approvvigionamento di generi di prima necessità).’