COVID-19: richiesta di chiarimenti sul diritto di visita dei minori e di attenzione ai bisogni degli incapaci

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Sebbene il Governo abbia chiarito, alla sezione FAQ-iorestoacasa, che:

  • gli spostamenti per raggiungere i figli minori presso l’altro genitore o comunque presso l’affidatario, oppure per condurli presso di sé, sono consentiti anche da un Comune all’altro;
  • gli spostamenti devono avvenire secondo le modalità previste dal giudice con i provvedimenti di separazione o divorzio o, in assenza di tali provvedimenti, secondo quanto concordato tra i genitori;

secondo l’Organismo congressuale forense, ci sono ancora molte criticità interpretative.

Secondo l’Organismo, il problema si è riproposto dopo l’emanazione del d.l. 18/20 che, secondo alcune interpretazioni, avrebbe ulteriormente ristretto il regime degli spostamenti consentiti.

Quel che viene richiesto, in sintesi, è che ci sia un definitivo intervento chiarificatore che tolga ogni dubbio sugli spostamenti che i genitori possono compiere per vedere i figli minori.

Si legge nella delibera del 8.4.2020 dell’Organismo forense:

appaiono proseguire, seppure in misura più limitata, segnalazioni di criticità al riguardo che suggeriscono un definitivo intervento chiarificatore, seppure a livello di mera circolare ministeriale.

Al riguardo va peraltro segnalata un’ulteriore criticità, riguardante situazioni familiari nelle quali possono trovarsi coinvolti e pregiudicati nel diritto di continuare ad avere rapporti con entrambi i genitori, quei minori figli di genitori che non risultino formalmente separati o i quali non abbiano ancora regolamentato davanti all’autorità giudiziaria le modalità di affidamento e visita dei figli, seppure possano avere trovato un accordo soddisfacente per entrambi. Analoga situazione può verificarsi (e spesso si verifica) anche quando i genitori, dopo l’emanazione dei provvedimenti giudiziali, abbiano modificato consensualmente il regime previsto dall’autorità giudiziaria in ragione delle rispettive esigenze, senza però far modificare i provvedimenti già assunti.

E’ ovvio che i minori coinvolti in queste situazioni non possano essere pregiudicati da scelte, pur legittime, dei genitori che – per le più diverse ragioni – non abbiano formalmente regolamentato il diritto di visita. Diversamente ragionando si creerebbe una ingiustificata disparità tra minori di genitori formalmente separati o che abbiano già ottenuto provvedimenti giudiziari per la regolamentazione delle visite e minori figli di genitori che non vi abbiano ancora provveduto (o non vogliano provvedervi).

Al riguardo, essendo compito dell’Avvocatura segnalare criticità e offrire soluzioni che consentano – con il minor sacrificio – di pervenire ad accordi tra le parti, si segnala la necessità di un intervento anche sulla questione consentendo ai genitori non separati – che abbiano in tale senso già raggiunto una intesa – di formalizzare tale accordo anche con semplice scrittura privata e di inserire tale ulteriore modalità (adempimento di obblighi connessi all’affidamento dei figli minori ovvero di diversi accordi tra genitori)  nei modelli di autocertificazione forniti dalla pubblica amministrazione.’

E’ interessante il provvedimento emesso dal Tribunale di Busto Arsizio, che, sempre in tema diritto di vista, in data 3.4.2020, ha ritenuto non corretta la sospensione degli incontri tra padre e figli minori, che i Servizi Sociali ritenevano di sostituire con videochiamate, vista la diffusione del coronavirus.

Secondo il magistrato, il Servizio tutela minori non può operare una sospensione delle visite sulla base di valutazioni di opportunità, ma deve conformarsi alle prescrizioni adottate in sede presidenziale sull’esercizio di visita.

Si legge nel provvedimento, che richiama e mette in evidenza le ragioni esposte dal padre ricorrente: ‘il diritto di visita dei figli di genitori separati e divorziati non ha subito limitazioni ad opera delle disposizioni vigenti dettate per fronteggiare l’emergenza coronavirus, in quanto certamente rientrante nelle <<situazioni di necessità>> che legittimano lo spostamento sul territorio’;

Infine, sempre l’Organismo congressuale forense, ha chiesto che il Ministero prenda una maggior posizione anche con riferimento all’assistenza di persone interdette, inabilitate e di beneficiari dell’amministrazione di sostegno.

In particolare, chiede che le incombenze a loro necessarie possano essere svolte ‘anche da parte di soggetti diversi da quelli incaricati ex officio (curatori, tutori, amministratori di sostegno e pro-tutori) ove questi ultimi siano impediti, mediante la esibizione della sola autocertificazione, stante l’esigenza primaria dell’accudimento e della cura delle fasce deboli della popolazione. Consentire tale favor anche nei confronti dei prossimi congiunti di soggetti non ancora accertati giudizialmente, ma nel medesimo stato certificato da idonea documentazione del medico curante.’

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