
Il Tribunale di Napoli dichiarava il resistente padre biologico della figlia minore, condannandolo al pagamento:
– di euro 45.000,00 a titolo di rimborso delle spese pregresse di mantenimento della minore;
– di euro 25.000,00 a titolo di risarcimento dei danni.
Veniva proposta impugnazione e la Corte d’Appello riteneva che ‘in concreto, al danno endofamiliare da privazione del rapporto genitoriale poteva essere applicata la voce ad hoc prevista dalle tabelle giurisprudenziali adottate dall’Osservatorio sulla Giustizia Civile di Milano, come “perdita del genitore”; (…) le suddette tabelle (nella loro edizione 2021), a favore di un figlio per la perdita di un genitore, prevedevano un risarcimento massimo di Euro 336.500,00 e un risarcimento minimo di Euro 168.250,00 e che, riguardando le stesse la voce calcolata sulla “perdita definitiva” del genitore, a causa di decesso, occorreva adattarle alla diversa ipotesi di privazione del rapporto genitoriale per abbandono morale, con la conseguenza che l’importo base doveva essere dunque adeguatamente rideterminato (a fronte di un minimo tabellare di Euro 168.250,00, il Tribunale aveva operato un abbattimento dell’85%), e che pertanto l’appellante non aveva ragione di dolersi di tale equilibrata liquidazione eseguita in primo grado’.
La Suprema Corte, con l’ordinanza n. 9293 del 4.4.2023 ritiene inammissibile il ricorso dell’uomo in merito alla quantificazione del risarcimento del danno e avvalla l’operato dei Giudici di merito.
Infatti, è corretto individuare una quantificazione equitativa del danno ex art. 1226 c.c., che, per giurisprudenza granitica, è rimessa al prudente criterio valutativo del Giudice di merito (v. Cass., 4.4.2019, n. 9339; Cass., 17.5.2000, n. 6414).
Sia il Giudice di primo grado sia la Corte d’Appello, applicando le tabelle milanesi aggiornate al momento di ciascuna sentenza, si sono conformate al principio in forza del quale il danno non patrimoniale non può che essere liquidato equitativamente (v. Cass., Sez. Un., 11.11.2008, n. 26972; Cass., 31.5.2003, n. 8828).