Il curatore speciale del minore: indipendenza, competenza, correttezza e lealtà

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Il 22 giugno 2022 sono entrate in vigore alcune disposizioni della riforma del processo civile (Legge 206/2021) con espresso riferimento alla figura del Curatore speciale del minore.

Il Curatore speciale viene nominato dal Giudice per rappresentare e assistere il minore in tutti i procedimenti in cui può determinarsi un conflitto di interessi tra il minore e le altre parti, tra cui i genitori.

Il Consiglio nazionale forense, su proposta della commissione diritto di famiglia, ha elaborato delle raccomandazioni, ispirate ai principi generali del codice deontologico forense, a cui l’avvocato nominato in questo incarico deve attenersi: indipendenza, competenza, correttezza e lealtà.

‘Il Curatore speciale del minore deve avere sempre tutela e rispetto della propria indipendenza dal Giudice e dalle parti, svolgendo il proprio ruolo nel solo e preminente interesse del minore nel rispetto anche dei diritti garantiti allo stesso dalla Costituzione e dalle Convenzioni internazionali.

Il Curatore speciale del minore deve curare la propria competenza professionale attraverso l’acquisizione di una formazione, anche multidisciplinare, adeguata e avere un aggiornamento costante nelle materie attinenti al diritto della famiglia, delle persone e dei minori.

Il Curatore speciale del minore deve svolgere il proprio incarico con correttezza e lealtà in collaborazione con tutte le parti e nell’interesse del minore.’

Di particolare importanza la raccomandazione agli avvocati curatori in relazione all’ascolto del minore.

ASCOLTO

a) Il Curatore speciale deve procedere all’ascolto del minore capace di discernimento, con modi e termini a lui comprensibili, fornendo allo stesso – anche in relazione all’età e al suo sviluppo psicofisico – le informazioni ritenute più utili a comprendere l’oggetto del procedimento che lo riguarda. Il Curatore speciale, inoltre, in virtù dell’incarico ricevuto, deve fornire al minore adeguate informazioni e spiegazioni relative al ruolo che è chiamato a svolgere e relative alle decisioni assunte che lo riguardano.

b) Il Curatore speciale deve individuare il luogo più idoneo per effettuare i colloqui con il minore. Inoltre, deve valutare le modalità di ascolto e di comunicazione ritenute più adeguate all’età e alle condizioni psicofisiche del minore.

c) Il Curatore speciale, infine, deve chiarire al minore che sia capace di discernimento, con modi e termini a lui comprensibili, che la sua opinione sarà tenuta in debita considerazione ma non necessariamente accolta.

d) Il Curatore speciale del minore può assistere ad eventuali operazioni peritali riferibili al minore.

Per leggere le raccomandazioni stilate sulla base dei principi consulta il file di seguito.

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