
L’Autorità Garante per l’infanzia e l’adolescenza ha pubblicato il rapporto relativo all’indagine sulle modalità messe in atto dai Tribunali per l’ascolto del minore.
L’ascolto del minorenne nei procedimenti che lo riguardano è un diritto riconosciuto da tempo, ma a lungo non rispettato, sebbene l’articolo 12 della Convenzione di New York sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza preveda che “si darà in particolare al fanciullo la possibilità di essere ascoltato in ogni procedura giudiziaria o amministrativa che lo concerne (…)’.
Il best interest del minore non può essere realizzato a pieno se non si attua il diritto all’ascolto che significa, al tempo stesso, diritto di esprimere liberamente la propria opinione e di partecipare più attivamente al processo dando voce al proprio punto di vista.
Anche la Corte di Cassazione, con la pronuncia n. 12018 del 7.5.2019, ha avuto modo di ricordare che: ‘l’ascolto del minore di almeno 12 anni, e anche di età minore ove capace di discernimento, costituisce una modalità, tra le più rilevanti, di riconoscimento del suo diritto fondamentale a essere informato e ad esprimere le proprie opinioni nei procedimenti che lo riguardano, nonché elemento di primaria importanza nella valutazione del suo interesse”.
Il rapporto, nel dare atto che le previsioni normative non hanno, però, allo stato, coperto tutti gli aspetti metodologici dell’audizione, illustra come siano fondamentali le prassi virtuose di alcuni Tribunali che hanno sottoscritto protocolli di intesa ed elaborato linee guida, per orientare gli operatori del settore nella gestione dell’audizione del minore.
L’indagine è stata condotta tramite la compilazione di un questionario sottoposto ai Tribunali per i minorenni ed a un numero selezionato di Tribunali ordinari.
I risultati della ricerca sono molto interessanti e spaziano dalla valutazione delle capacità di discernimento del minore, al suo ascolto diretto, ai luoghi in cui avviene detto ascolto.
Ad esempio, in 22 tribunali per i minorenni gli incontri avvengono a porte chiuse, spesso è prevista una stanza adibita all’ascolto (15 tribunali per i minorenni) e strumenti necessari all’ascolto (18 tribunali per i minorenni). In particolare, sono ben presenti i mezzi audiovisivi (11 tribunali dichiarano di esserne in possesso), ma anche, giochi specifici per le varie età (10 tribunali), arredamento a misura di bambino (9 tribunali), specchi unidirezionali (8 tribunali).
E’ interessante notare come la principale criticità riscontrata nell’ascolto diretto è che il minore sia stato influenzato dai genitori o dai famigliari.
Nelle conclusioni del rapporto si legge:
‘è possibile affermare che l’ascolto del minore di età è un diritto generalmente garantito e che per la sua attuazione si tiene in particolare conto la sua capacità di discernimento, e la necessità di fare il possibile per salvaguardare l’equilibrio psichico del fanciullo, nonostante manchino spesso stanze adibite all’ascolto e, nei tribunali ordinari, il giudice che procede all’ascolto raramente possieda competenze specifiche. In generale, poi, si rileva una mancanza di unitarietà a livello di modalità operative nei vari tribunali che crea maggiore incertezza e lascia spazio alla discrezionalità di chi si trova ad operare in un settore così delicato.’