
La Corte d’appello del L’Aquila ha rigettato il reclamo proposto avverso il provvedimento con cui il Tribunale di Chieti aveva sanzionato un padre, ai sensi dell’art. 614 bis c.p.c., per non aver rispettato gli obblighi di visita del figlio minore nelle modalità e nei tempi stabiliti.
Secondo l’art. 614 bis c.p.c. recante Misure di coercizione indiretta ‘Con il provvedimento di condanna all’adempimento di obblighi diversi dal pagamento di somme di denaro il giudice, salvo che ciò sia manifestamente iniquo, fissa, su richiesta di parte, la somma di denaro dovuta dall’obbligato per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell’esecuzione del provvedimento’.
La Corte aveva confermato il provvedimento che condannava l’uomo a versare euro 100,00 per ogni futuro inadempimento all’obbligo di incontrare il figlio.
Il caso arriva alla Corte di Cassazione, chiamata a stabilire se il diritto-dovere di frequentare il figlio minore da parte del genitore non collocatario sia coercibile sulla base dell’art. 614 bis c.p.c..
La risposta della Suprema Corte è negativa.
Si legge, infatti, nell’ordinanza n. 6471 del 6.3.2020 ‘Per il diritto generale delle obbligazioni, la mancata spontanea esecuzione della prestazione da parte del debitore fa sì che resti insoddisfatto l’interesse del creditore, evidenza rispetto alla quale l’ordinamento giuridico appresta rimedio.
L’obbligo che non è stato spontaneamente adempiuto può così essere eseguito con la forza e la coercibilità diviene qualificazione giuridica propria dell’obbligazione e al cui inadempimento consegue la predisposizione da parte dell’ordinamento di strumenti idonei a garantirne l’esecuzione senza la cooperazione del debitore e contro la volontà di questi’.
Non accade lo stesso per quanto riguarda i rapporti tra genitori e figli.
Da un lato, infatti, alla posizione del genitore non collocatario corrisponde il diritto di poter frequentare il figlio minore e di poterlo fare senza che l’altro genitore assuma condotte pregiudizievoli, cercando di impedire l’effettività del diritto di visita. Dall’altro, però, vi corrisponde anche un dovere di frequentare il figlio minore che è ‘espressione della capacità di autodeterminazione del soggetto e deve, come tale, essere rimesso, nel suo esercizio, alla libera e consapevole scelta di colui che ne sia onerato’.
Il diritto e dovere di visita, quindi, è un’esplicazione del rapporto tra genitori e figli che non può costituire oggetto di coercizione e di condanna, perché rimesso, comunque, alla determinazione del singolo e, quindi, alla scelta del genitore.
A giudizio della Corte di legittimità, l’applicazione della previsione di cui all’art. 614 bis c.p.c. sarebbe anche contraria all’interesse del minore che subirebbe, in tal modo, una monetizzazione dell’inadempimento addirittura preventiva rispetto all’inadempimento stesso, così banalizzando l’importanza della frequentazione tra genitore e minore.