Il marito non ha diritto al rimborso delle rate di mutuo pagate per la moglie

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La Corte di Cassazione torna ad affrontare un tema ricorrente nella realtà delle coppie coniugate che si separano. Nel caso in esame, il marito aveva pagato integralmente le rate del mutuo che risultava, invece, cointestato al 50% con la moglie, così come il conto corrente dal quale venivano scalati periodicamente i relativi importi.

Giunti alla separazione, il marito chiede che la moglie gli restituisca la quota del 50% delle rate da lui anticipate per suo conto.

La Corte di cassazione, nell’esaminare il caso, ricorda in primis il contenuto dell’art. 143 c.c. che sancisce i diritti e i doveri reciproci dei coniugi:

Con il matrimonio il marito e la moglie acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri.

Dal matrimonio   deriva   l’obbligo   reciproco   alla   fedeltà, all’assistenza morale e materiale, alla collaborazione nell’interesse della famiglia e alla coabitazione.

Entrambi i coniugi sono tenuti, ciascuno in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro   professionale   o casalingo, a contribuire ai bisogni della famiglia.

Muovendo dall’obbligo di contribuzione ai bisogni della famiglia gravante su entrambi i coniugi, la Suprema Corte, con la sentenza n. 5385/2023, afferma che:

il dovere di contribuzione è per i “bisogni della famiglia” e, dunque, va inteso (non nell’interesse esclusivo dell’altro coniuge, ma) in senso solidaristico (cioè nell’interesse collettivo della famiglia) ed ampio (ad es., costituisce adempimento del dovere di contribuzione: mettere a disposizione della famiglia una casa di cui si era già proprietari prima delle nozze affinché vi si possa vivere senza doverne acquistare un’altra; effettuare le spese di ristrutturazione sulla casa di proprietà dell’altro coniuge per poterla abitare congiuntamente; partecipare alle spese per l’acquisto dell’abitazione familiare da parte del coniuge in regime di separazione dei beni; fare la spesa e cucinare tutti i giorni, pulire la casa, anche se con l’aiuto di una domestica; badare ai figli durante il pomeriggio mentre la mattina ci si dedica alla propria attività lavorativa, ecc.).

Pertanto, in via generale, sono irripetibili tutte le attribuzioni che sono state eseguite per concorrere a realizzare un progetto di vita famigliare e l’erogazione di somme di denaro si deve intendere come effettuata propri in ragione di un comune progetto di vita e convivenza.

‘Quanto al mutuo, cointestato ad entrambi i coniugi, ma pagato da uno solo di essi, secondo la giurisprudenza di legittimità salvo l’esistenza di un differente accordo inter partes, che va provato – non sono ripetibili le somme pagate da uno solo dei coniugi (in costanza di matrimonio, a titolo di rate del mutuo contratto da entrambi in solido per l’acquisto della casa coniugale, anche se cointestata). Invero, i pagamenti delle rate del mutuo cointestato, effettuati da uno solo dei coniugi in via esclusiva, talvolta sono stati considerati (cfr. sent. 18749/2004; sent. N. 10942/2015;  ord. 10927/2018, che hanno appunto escluso il diritto al rimborso, richiamandosi ai principi di solidarietà matrimoniale) quale adempimento dell’obbligo di contribuzione di cui all’art. 143 c.c. (e, quindi, espressione di quei “doveri di collaborazione nell’interesse della famiglia, solidarietà e assistenza morale e materiale tra i coniugi” sanciti appunto dall’art. 143 c.c..); mentre talaltra sono stati ricondotti (in questo senso cfr. Cass. sent. N. 12551/2009) alla logica di solidarietà che connota la vita familiare (e, quindi, ad una sorta di presunzione di gratuità degli esborsi effettuati in costanza di matrimonio). Peraltro, proprietario dell’immobile (acquistato con il mutuo cointestato) non necessariamente è il coniuge che paga le rate del mutuo in costanza di matrimonio, essendo rilevante sul punto quanto pattuito in fase di rogito notarile: infatti, se un solo coniuge paga il mutuo per intero, ma in sede di rogito è stato pattuito che la casa è intestata all’altro, la proprietà in alcun modo fa capo a chi paga i ratei del mutuo (salvo che non vi sia la comunione dei beni).’

Il marito non ha, quindi, diritto a vedersi rimborsate le rate di mutuo pagate per conto della moglie in costanza di matrimonio.

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