
La Corte di Cassazione torna a pronunciarsi sul raggiungimento dell’autosufficienza economica da parte del figlio maggiorenne.
La Suprema Corte ricorda che l’obbligo di mantenimento dei figli non viene meno in modo automatico con il raggiungimento della maggiore età, ma è destinato a protrarsi oltre se i figli, in modo incolpevole, risultino ancora dipendenti economicamente dai genitori (Cass. 20/08/2020, n. 17380; Cass. n. 32529 del 14/12/2018).
Tuttavia, il figlio maggiorenne ha diritto al mantenimento a carico dei genitori solo se, una volta completato il percorso formativo intrapreso, sia in grado di dimostrare (con onere probatorio a suo carico) di essersi concretamente attivato per rendersi autonomo economicamente. Egli deve dimostrare di essersi impegnato nella ricerca di un impiego sulla base delle reali offerte dal mercato del lavoro, ciò non escludendo un ridimensionamento delle personali aspirazioni poiché non è plausibile un’attesa a tempo indeterminato di un’attività lavorativa coerente con le proprie ambizioni (Cass. n. 17183 cit.; Cass. 13/10/2021, n. 27904).
Si legge nella sentenza ‘In materia di mantenimento del figlio maggiorenne e non autosufficiente, i presupposti su cui si fonda l’esclusione del relativo diritto, oggetto di accertamento da parte del giudice del merito e di cui è gravato il genitore che si oppone alla domanda, sono integrati: dall’età del figlio, destinata a rilevare in un rapporto di proporzionalità inversa per il quale, all’età via via più elevata dell’avente diritto si accompagna, tendenzialmente e nel concorso degli altri presupposti, il venir meno del diritto al conseguimento; dall’effettivo raggiungimento di un livello di competenza professionale e tecnica del figlio e dal suo impegno rivolto al reperimento di una occupazione nel mercato del lavoro’.
Pertanto, ‘Là dove il figlio, che abbia ampiamente superato la maggiore età, non abbia reperito, spendendo il conseguito titolo professionale sul mercato del lavoro, una occupazione lavorativa stabile o che, comunque, lo remuneri in misura tale da renderlo economicamente autosufficiente, non è l’attuazione dell’obbligo di mantenimento del genitore destinato a soddisfare l’esigenza ad una vita dignitosa alla cui realizzazione ogni giovane adulto deve aspirare, ma altri strumenti di ausilio che, ormai di dimensione sociale, restino finalizzati a dare sostegno al reddito, fermo l’obbligo alimentare da azionarsi nell’ambito familiare per supplire ad ogni più essenziale esigenza di vita dell’individuo bisognoso’.
Nel caso di specie, la figli di anni 25 che aveva conseguito il titolo di estetista non può che essere considerata autosufficiente economicamente in ragione dell’età, dell’ultimazione di un percorso formativo e della mancanza di prova di essersi attivata concretamente per inserirsi nel modo del lavoro.