La PAS non è una patologia e non può essere utilizzata in Tribunale: il parere del Ministro della Salute

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Con interrogazione a risposta scritta, la senatrice Valeria Valente ha chiesto chiarimenti in merito alla PAS – Parental alienation syndrome, conosciuta come sindrome da alienazione parentale.

In particolare, ha chiesto:

se il Ministro in indirizzo ritenga utile predisporre una specifica forma di monitoraggio da parte
dell’Autorità sanitaria affinché tale costrutto ascientifico (PAS o AP) non venga utilizzato dagli operatori sanitari, né dai consulenti forensi con la qualifica di medici e psicologi;
se intenda promuovere iniziative volte a monitorare l’applicazione di trattamenti sanitari giustificati,
esplicitamente o meno, da PAS/AP, nonché a valutare quanto casi di questo genere confliggano con
la corretta applicazione della legge n. 833 del 1978 sul trattamento sanitario obbligatorio;
se consideri opportuna l’istituzione presso il Ministero di una commissione ad hoc che si faccia
carico, oltre che delle azioni indicate, anche di valutare sia gli esiti di provvedimenti basati su
diagnosi e trattamenti sanitari inappropriati, sia l’impatto sulla salute dei bambini coinvolti nelle
misure già attuate, valutando anche caso per caso, là dove ve ne sia necessità, tale impatto;
se intenda predisporre, in accordo con il Ministro della giustizia, misure che regolino la gestione
dell’intervento sanitario in ambito forense
.’
Con risposta del 29.5.2020, il Ministro della Salute, Roberto Speranza, ha, innanzitutto, richiamato la posizione dell’Istituto superiore di sanità, secondo il quale l’esclusione e l’alienazione di un genitore non corrisponde né ad una sindrome, né ad un disturbo psichico specifico. Si tratta, piuttosto, di un disturbo della relazione, disfunzionale a causa dei comportamenti del genitore alienante, del genitore alienato e del figlio stesso.

Sul punto si dibatte da tempo nella comunità scientifica, anche alla luce dell’utilizzo che viene fatto della PAS nei procedimenti di separazione, divorzio, affidamento minore. ‘La comunità scientifica sembrerebbe concorde nel ritenere che l’alienazione di un genitore non rappresenti, di per sé, un disturbo individuale a carico del figlio, ma un grave fattore di rischio evolutivo per lo sviluppo psicologico e affettivo del minore stesso.

Il Ministro Speranza prosegue prendendo una posizione netta sulla PAS, che non riconosce come una patologia: ‘sebbene la descrizione del disordine abbia una certa validità, devono essere condotte ricerche approfondite per chiarire le sue caratteristiche (ad esempio, durata e intensità dei sintomi), altrimenti esse potrebbero essere utilizzate strumentalmente nelle controversie legali.’

E’ sbagliato, quindi, secondo il Ministro, il ricorso alla sindrome da alienazione parentale in ambito giudiziario, poiché non vi sono evidenze per poterla definire una vera e proprio sindrome o una patologia scientificamente inquadrata e definita: ‘nonostante la mancanza di evidenze scientifiche nella letteratura medica, la sindrome da alienazione genitoriale continua, ancora oggi, ad essere utilizzata in ambito giudiziario. Infatti, sono ancora molti i casi di bambini affidati ad un genitore sulla base dell’uso improprio della PAS, così come sono molti i casi di bambini inviati nelle comunità rieducative’.

Aggiunge anche che è compito del Ministero della giustizia intraprendere le adeguate iniziative affinché nelle sedi processuali non vengano riconosciute patologie che difettano di evidenze scientifiche, a maggior ragione considerato che si tratta di minori.

Si tratta di una presa di posizione importante, considerato che l’alienazione parentale, comunque la si voglia chiamare, resta un fenomeno realmente esistente nei procedimenti che coinvolgono i minori e i loro genitori e che spesso, nella pratica, si assiste a situazioni e comportamenti di genitori di fatto in grado di influire molto negativamente sul rapporto tra i figli e l’altro genitore.

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