
A seguito dell’entrata in vigore della c.d. riforma Cartabia, in vigore dal 28.2.2023, il Tribunale di Verona tra i primi si pronuncia sancendo che ‘In tema di procedimento in materia di persone, minorenni e famiglie, l’atto introduttivo del giudizio, nella prospettiva della riforma Cartabia, deve essere completo sia delle allegazioni che delle richieste di prova e delle produzioni documentali cosicché il ricorso è destinato ad essere dichiarato inammissibile, sia pure solo con sentenza, non essendo previste, dal nuovo rito, modalità diverse di decisione.’
Secondo quanto disposto dal d. lgs n. 149/2022, infatti, Art. 473 bis 12 – Forma della domanda il ricorso con cui viene proposta la domanda deve contenere l’indicazione specifica dei mezzi di prova dei quali l’attore intende valersi e dei documenti che offre in comunicazione (comma I, lett. F) e ‘In caso di domande di contributo economico o in presenza di figli minori, al ricorso sono allegati:
a) le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;
b) la documentazione attestante la titolarità di diritti reali su beni immobili e beni mobili registrati, nonché di quote sociali;
c) gli estratti conto dei rapporti bancari e finanziari relativi agli ultimi tre anni (comma 3).
Nei procedimenti relativi ai minori, al ricorso è allegato un piano genitoriale che indica gli impegni e le attività quotidiane dei figli relative alla scuola, al percorso educativo, alle attività extrascolastiche, alle frequentazioni abituali e alle vacanze normalmente godute. (comma 4).’
Dalla pronuncia di merito in esame si evince, pertanto, una prima interpretazione restrittiva del nuovo dato normativo.