
Secondo la Corte di Cassazione, i litigi tra i due figli della coppia non sono motivo sufficiente perché sia dichiarata la separazione (Cass. civ. n. 16698 del 5.8.2020).
Infatti, tale ragione non può essere ricompresa nell’ambito di operatività dell’art. 151, comma I, c.c. ‘Separazione giudiziale’, secondo cui: ‘La separazione può essere chiesta quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi, fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio alla educazione della prole.’
Nel caso di specie, il marito, su pressione dei figli, aveva richiesto la pronuncia della separazione, ma aveva poi manifestato, in corso di causa, di voler tornare a vivere con la moglie. Il marito, infatti, aveva avanzato la domanda solo per cercare di risolvere i contrasti dei figli tra di loro e tra genitori e figli.
Il caso arriva al vaglio della Suprema Corte secondo la quale la situazione di intollerabilità della convivenza tale da fondare la pronuncia di separazione va intesa in senso soggettivo. Non è necessario che sussista una situazione di conflitto riconducibile alla volontà di entrambi i coniugi. La crisi coniugale può essere causata dalla disaffezione e dal distacco di una sola delle parti e trova riscontro in fatti obiettivi, come la presentazione stessa del ricorso ed il successivo comportamento processuale in cui si manifesta il proprio dissenso ad una riconciliazione.
Il fatto che la richiesta di separazione fosse stata spinta da un figlio, che aveva addirittura allontanato il padre da casa contro la sua volontà, e che il marito avesse dichiarato in corso di procedimento di voler tornare a vivere con la moglie sono circostanze incompatibili con l’intollerabilità della convivenza.
E così anche i litigi tra i figli non possono essere considerati come prova dell’intollerabilità della convivenza tra coniugi.
Si legge nella sentenza: ‘Nella specie, la Corte territoriale ha accertato che, non solo la moglie si opponeva alla domanda di separazione – paventando che il consorte vi fosse stato spinto dal figlio, tanto che chiedeva accertarsi la sua libera volontà – ma che lo stesso ricorrente aveva ammesso che il figlio lo aveva portato via di casa contro la sua volontà, quasi a forza, e che “avrebbe voluto tornare a vivere con la moglie“, circostanze certamente incompatibili con la intollerabilità della convivenza, certamente non ravvisabile – stante il tenore dell’art. 151 c.c. – nei “litigi tra i due figli“.’