
La Suprema Corte è chiamata a decidere del ricorso promossa da una ex moglie a cui è stato negato l’assegno divorzile sia dal Tribunale di primo grado sia dalla Corte d’Appello.
Il rifiuto è stato determinato:
- dalla condizione di autosufficienza economica della ex moglie;
- dalla comprovata capacità di lavoro;
- dalla stabile relazione in essere con un altro partner dal 2003 al 2017, seppur in assenza di coabitazione.
La donna lamentava l’errata qualificazione e valorizzazione data alla nuova relazione e all’incidenza che ne era derivata sul mancato riconoscimento dell’assegno divorzile.
La Cassazione ha rigettato il ricorso affermando che la stabile relazione era solo uno degli elementi valutati e che nei giudizi non era stata fornita prova concreta da parte della ricorrente di trovarsi in condizione di non potersi procurare mezzi adeguati per ragioni oggettive
Si legge nella sentenza: ‘In tale contesto la convivenza di fatto instaurata dalla ricorrente con altro partner, intesa quale legame affettivo stabile e duraturo, seppure in mancanza di coabitazione (cfr. Cass. 14151-2022, 9178-2018), correttamente è stata valorizzata nella sentenza impugnata quale fatto idoneo a concorrere con altri alla formazione del convincimento del giudice nel senso di non riconoscere la fondatezza del diritto azionato, in mancanza di prova della sussistenza in concreto dei presupposti giustificativi della componente compensativa dell’assegno (in coerenza con Cass. SU 32198-2021).’