quando l’ex moglie ha diritto all’assegno divorzile

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Con sentenza del 5 novembre 2020, la Corte d’appello di L’Aquila ha respinto l’impugnazione promossa avverso la pronuncia del Tribunale che aveva disposto che l’ex marito versasse un assegno divorzile di Euro 400,00 mensili alla ex moglie.

L’uomo promuove ricorso alla Suprema Corte, la quale ritiene di non condividerne le motivazioni.

A seguito della pronuncia della Cassazione a Sezioni Unite n. 18287 del 11 luglio 2018, all’assegno divorzile in favore dell’ex coniuge viene attribuita una duplice funzione:

  • di natura assistenziale;
  • di natura perequativo-compensativa.

Nella prima funzione risiede l’obbligo del Giudice di accertare, preliminarmente, l’adeguatezza dei mezzi e l’impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive insieme all’esistenza e all’entità dello squilibrio economico tra i mezzi dei coniugi a seguito del divorzio.

La seconda funzione richiama il principio costituzionale di solidarietà ed è il riconoscimento del diritto dell’ex coniuge a conseguire in concreto un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali sacrificate (Cass., Sez. Un., 11.7.2018, n. 18287).

La funzione compensativa consiste nel ristabilire un equilibrio economico adeguato in considerazione del sacrificio sopportato per aver rinunciato a realistiche occasioni professionali-reddituali da parte del coniuge avente diritto (e rimasto più debole economicamente).

La compensazione, in sostanza, opera indipendentemente dall’esistenza di una autosufficienza economica, laddove occorra, comunque, compensare il coniuge economicamente svantaggiato delle rinunce operate nel quadro delle scelte della coppia relative alla conduzione familiare.

I due criteri sono integrati tra di loro.

Nel caso di specie la Corte d’Appello aveva correttamente valutato le condizioni della moglie, reputando che non avesse un’età tale da consentirle un inserimento nel mondo del lavoro che le garantisse l’indipendenza economica. Non aveva sufficiente rilievo la doglianza del marito circa la mancata prova da parte della moglie della concreta ricerca di un impiego, essendo tale dato non determinante al fine del riconoscimento dell’assegno divorzile sulla base dei parametri sanciti dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 18287/2018.

In sostanza l’assegno viene attribuito in funzione assistenziale in caso di mancanza di mezzi economici, mentre, anche se economicamente autosufficiente, l’ex coniuge ha diritto a percepire l’assegno se rappresenta una compensazione dei sacrifici operati durante il matrimonio. La presenza del secondo criterio sostanzialmente assorbe in sé il primo.

Proprio per questo motivo non ha più ragione di esistere la distinzione tra fase dell’an debeatur e fase del quantum debeatur: compito del giudice è quello di valutare, nell’ambito di un giudizio unitario, se e in che termini l’eventuale disparità dei redditi tra i coniugi (e, quindi, l’inadeguatezza dei mezzi a disposizione di un coniuge rispetto all’altro) sia collegata al contributo portato alla vita matrimoniale da ciascun coniuge, alle rispettive condizioni personali e alla durata del matrimonio e in che misura tale disparità debba essere perequata (funzione assistenziale, perequativa, compensativa dell’assegno divorzile).

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