Assegno di mantenimento per i figli: la Cassazione richiama il principio di proporzionalità tra i redditi dei genitori

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Con l’ordinanza n. 676 del 2026, la Corte di Cassazione torna a ribadire un principio fondamentale in materia di mantenimento dei figli: la determinazione dell’assegno deve avvenire attraverso un effettivo confronto tra le condizioni economiche di entrambi i genitori, nel rispetto del principio di proporzionalità.

Il caso nasce da un giudizio di separazione in cui il Tribunale aveva stabilito a carico del padre un assegno di mantenimento per i figli pari a 2.000 euro mensili complessivi.

La Corte d’Appello di Genova, accogliendo parzialmente l’impugnazione, aveva aumentato l’importo a 4.000 euro mensili, ritenendo tale somma più adeguata alla condizione patrimoniale del padre e al tenore di vita goduto dai figli prima della separazione.

Il padre ha, quindi, proposto ricorso in Cassazione lamentando, tra l’altro, che la Corte territoriale avesse valutato esclusivamente la propria situazione economica, senza effettuare un adeguato accertamento delle condizioni reddituali e patrimoniali della madre.

La Corte ha accolto le doglianze dell’uomo, ribadendo che il mantenimento dei figli è regolato dal principio di proporzionalità tra le capacità economiche dei genitori e il giudice deve valutare concretamente le risorse di entrambi, comprese eventuali disponibilità patrimoniali o redditi non dichiarati.

La Cassazione ha inoltre ricordato che il giudice può trarre argomenti di prova anche dalla condotta processuale delle parti (art. 117 c.p.c.), ad esempio dal deposito tardivo o incompleto della documentazione reddituale.

Secondo la Suprema Corte, la decisione impugnata risultava insufficientemente motivata, poiché l’aumento dell’assegno era stato fondato principalmente sulle presunte maggiori disponibilità economiche del padre senza un effettivo accertamento della situazione patrimoniale della madre.

Proprio tale omissione rendeva violato il principio di proporzionalità nella determinazione del contributo al mantenimento.

L’ordinanza conferma un orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità: l’assegno di mantenimento non può essere determinato considerando solo la capacità economica del genitore obbligato, ma richiede una valutazione complessiva e comparativa delle risorse di entrambi i genitori, nonché del contributo di cura prestato da ciascuno.

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