sottrazione all’esame del capello e valutazione della capacità genitoriale

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Nel procedimento di modifica delle condizioni di separazione tra due genitori, la madre aveva chiesto di trasferire la residenza dei figli da Firenze a Benevento per ragioni lavorative. La Corte d’appello di Firenze aveva accolto la domanda, autorizzando il trasferimento dei minori e ridefinendo il regime di affidamento e frequentazione con il padre.

Nel corso del giudizio erano stati disposti accertamenti tecnici per verificare l’eventuale uso di sostanze stupefacenti da parte dei genitori, mediante esame del capello.

Il controllo era stato effettuato sulla madre con esito negativo, mentre non era stato possibile eseguirlo sul padre, che si era presentato completamente depilato, rendendo di fatto impossibile l’esame.

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso promosso dal padre avverso la decisione della Corte d’Appello, ritenendola corretta.

Secondo la Suprema Corte, la condotta del padre, che si era sottratto all’esame del capello, può essere legittimamente valutata dal giudice come elemento indiziario, ai sensi dell’art. 116 c.p.c.

In particolare, la Corte territoriale ha ritenuto che tale comportamento costituisse un fatto significativo, idoneo a concorrere alla formazione del convincimento del giudice circa l’affidabilità genitoriale.

La Cassazione afferma un concetto già noto secondo il quale nei procedimenti riguardanti i minori il Giudice dispone di ampi poteri istruttori officiosi e  il comportamento processuale delle parti può essere valutato come argomento di prova:  la sottrazione a un accertamento tecnico disposto dal giudice, come nel caso dell’esame tossicologico sul capello, può costituire un elemento indiziario valutabile dal giudice nel quadro complessivo delle prove.

La decisione sottolinea inoltre che la valutazione della capacità genitoriale deve fondarsi su un apprezzamento complessivo delle risultanze istruttorie e, a parere della Cassazione, la Corte d’appello ha tratto elementi di valutazione anche dal fatto che il padre avesse prestato inizialmente il consenso all’accertamento,  ma successivamente si era sottratto all’esame, presentandosi depilato.

Tale comportamento è stato ritenuto un indizio liberamente valutabile dal giudice, nel contesto delle altre risultanze istruttorie: sottrarsi a un accertamento tecnico disposto dal giudice non è un comportamento neutro, ma può essere interpretato come elemento indiziario nel quadro della valutazione complessiva dell’interesse del minore.

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