Assegno di mantenimento: i soldi dei NONNI non aumentano la capacità economica dell’obbligato

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Con l’ordinanza n. 16637/2026, la Corte di Cassazione ha ribadito un principio di grande interesse nelle cause di separazione: le somme che un coniuge riceve dai propri genitori o da altri familiari a titolo di aiuto economico non possono essere considerate reddito ai fini della determinazione dell’assegno di mantenimento.

Nel caso esaminato, la Corte d’Appello aveva riconosciuto un assegno di mantenimento valorizzando anche le consistenti somme che il marito riceveva dalla madre. La Cassazione ha però cassato la decisione, affermando che tali elargizioni costituiscono mere liberalità e, proprio perché dipendono esclusivamente dalla volontà di chi le eroga, non rappresentano una fonte di reddito stabile e certa.

Secondo la Suprema Corte, l’assegno di mantenimento deve essere parametrato alle effettive capacità economiche dell’obbligato e non può fondarsi su risorse che potrebbero interrompersi in qualsiasi momento. Gli aiuti dei familiari, anche se regolari e consistenti, restano infatti revocabili e non sono assistiti da alcun obbligo giuridico.

La decisione assume particolare rilievo nella pratica giudiziaria, dove, secondo l’insegnamento della Suprema Corte, non è corretto valorizzare ogni entrata nella disponibilità di una parte senza distinguere tra redditi veri e propri e semplici sostegni familiari.

Al contrario, se l’aiuto economico si traduce in un incremento patrimoniale definitivo – ad esempio una donazione di rilevante entità o un’eredità – tale circostanza può essere valutata dal giudice nell’ambito della complessiva situazione economica delle parti.

Il principio affermato dalla Cassazione è dunque chiaro: le liberalità familiari non possono essere utilizzate per attribuire al coniuge obbligato una capacità contributiva che, in realtà, non gli appartiene.

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