Mutuo cointestato e immobile intestato ad un solo coniuge: chi paga ha diritto al rimborso?

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‘Nei rapporti interni tra condebitori solidali, il coniuge che abbia pagato rate di mutuo ipotecario cointestato ha diritto di regresso ex articolo 1298, comma 1, Cc per l’intero importo versato, qualora il mutuo sia stato contratto nell’interesse esclusivo dell’altro coniuge – unico proprietario dell’immobile acquistato – e tale immobile non sia mai stato destinato a casa coniugale né utilizzato per i bisogni della famiglia; in tal caso non trovano applicazione né la presunzione di irripetibilità delle dazioni in costanza di matrimonio, né l’eccezione di adempimento dell’obbligo di contribuzione ex articolo 143 Cc, le quali presuppongono entrambe l’effettiva destinazione del bene alle esigenze abitative familiari.’

Questo è quanto deciso dal Tribunale di Bari, con la sentenza emessa in data 6.3.2026 nella causa RG 10864/2018 che affronta una questione molto frequente nelle crisi coniugali: il mutuo cointestato contratto per acquistare un immobile intestato ad uno solo dei coniugi.

Nel caso affrontato, due coniugi avevano stipulato un mutuo ipotecario di € 100.000 risultando entrambi obbligati in solido verso la banca. L’immobile acquistato, tuttavia, era stato intestato esclusivamente alla moglie.

Nel corso del matrimonio il marito aveva sostenuto diverse spese legate all’acquisto e al mutuo, tra cui rate del mutuo, spese notarili, polizza assicurativa e decideva, successivamente, di agire in giudizio chiedendo il rimborso delle somme versate alla moglie.

Il Tribunale ricorda che nei rapporti interni tra condebitori solidali, chi paga più della propria quota può esercitare azione di regresso nei confronti degli altri condebitori.

Ma quando il pagamento non è ripetibile?

La giurisprudenza afferma che le somme pagate da un coniuge durante il matrimonio per il mutuo della casa familiare non sono normalmente ripetibili, perché rientrano nell’adempimento degli obblighi di contribuzione ai bisogni della famiglia (art. 143 c.c.).

Tuttavia, nel caso esaminato, il Tribunale ha accertato che l’immobile, di proprietà esclusiva della moglie, non era mai stato utilizzato come casa familiare e  i coniugi non vi avevano mai abitato ed era poi stato venduto nel 2020 dalla sola proprietaria.

Di conseguenza, il mutuo risultava contratto nell’interesse esclusivo della moglie, non dei bisogni famigliari.

Il Tribunale ha quindi riconosciuto il diritto del marito al rimborso delle somme pagate: se il mutuo è stato contratto nell’interesse esclusivo di uno dei coniugi e l’immobile non è stato destinato alla casa familiare, le somme pagate dall’altro coniuge possono essere richieste in restituzione mediante azione di regresso tra condebitori.

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