Con la sentenza n. 7/2026, la Corte Costituzionale è intervenuta su un tema molto concreto e frequente nella pratica: la prescrizione dei diritti tra persone che hanno condiviso una convivenza stabile, ma senza matrimonio o unione civile.
La Consulta ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 2941, comma 1, n. 1, del Codice Civile, nella parte in cui non prevede la sospensione della prescrizione anche tra conviventi di fatto.
La questione nasce davanti al Tribunale Ordinario di Firenze, in una controversia civile in cui l’attrice conveniva in giudizio l’ex convivente per ottenere la restituzione di beni ed effetti personali e, soprattutto, di somme di denaro per un importo complessivo di Euro 91.063,00.
In particolare, la ricorrente sosteneva di avere prestato al compagno Euro 63.713,00, somma che l’uomo aveva utilizzato per eseguire lavori e migliorie su un immobile di sua esclusiva proprietà.
Elemento importante della vicenda è che il 16 marzo 2006 il convivente aveva riconosciuto espressamente il debito con scrittura privata, dichiarando di avere ricevuto la somma a titolo di prestito e impegnandosi alla restituzione. La stessa scrittura, inoltre, escludeva in modo chiaro che il trasferimento fosse avvenuto come adempimento di un’obbligazione naturale ai sensi dell’art. 2034 c.c.
Dopo oltre un decennio di vita comune, la coppia entrava in crisi nel 2015 e nel novembre 2016 il convenuto poneva fine alla convivenza. Da quel momento l’ex compagna iniziava a richiedere la restituzione delle somme, inviando anche diverse comunicazioni formali.
Nel giudizio, il convenuto eccepiva l’intervenuta prescrizione del credito, pur riconoscendo di avere ricevuto la somma e ammettendo che si trattava, in sostanza, di un rapporto riconducibile a un prestito.
Secondo il Tribunale di Firenze la somma rientrava nello schema del contratto di mutuo e non poteva essere ricondotta ad altro (non si trattava quindi di una obbligazione naturale); sollevava questione di legittimità costituzionale dell’art. 2941 c.c., nella parte in cui la norma prevede la sospensione della prescrizione tra coniugi, ma non tra conviventi di fatto, pur trattandosi di rapporti spesso caratterizzati da una stabile comunanza di vita e da un vincolo affettivo assimilabile, per intensità e funzione, a quello familiare.
La Corte Costituzionale ha condiviso questa impostazione e ha affermato che la sospensione della prescrizione serve a evitare che, all’interno di un rapporto familiare, il titolare del diritto sia costretto ad attivare strumenti tipici del conflitto (come gli atti interruttivi), che rischiano di incrinare o compromettere la relazione.
Secondo la Consulta, non è ragionevole pretendere che, durante una convivenza stabile, una persona debba “tutelarsi” interrompendo formalmente la prescrizione, perché ciò si tradurrebbe in un onere incompatibile con la natura stessa del legame affettivo.
In sostanza, sia che il vincolo affettivo nasca da un matrimonio, sia che nasca da una convivenza stabile, non è possibile imporre un obbligo che metta il soggetto davanti a un’alternativa ingiusta:
sacrificare il rapporto affettivo oppure rischiare di perdere il diritto per decorso del tempo.
Alla luce di tali considerazioni, la Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 2941, comma 1, n. 1, c.c. nella parte in cui non prevede che la prescrizione rimanga sospesa anche tra conviventi di fatto.
